Il problema concreto: notifica formale e reale isolamento
Una persona offesa di nazionalità straniera, vittima di gravi maltrattamenti in famiglia, viene collocata assieme ai figli minorenni all'interno di una casa rifugio ad indirizzo protetto e segreto. Le rigide regole interne della struttura le impongono l'isolamento dal mondo esterno, comportando finanche la consegna del telefono cellulare. Contestualmente alla denuncia-querela, trovandosi in uno stato di grave turbamento emotivo e possedendo una scarsa padronanza della lingua italiana, elegge domicilio formale presso l'abitazione dell'interprete, figura con cui non intrattiene alcun legame personale o fiduciario.
Nella fase di vocatio in ius, il decreto di giudizio immediato e il verbale di udienza vengono regolarmente notificati a tale domicilio formale, ricevuti dalla figlia dell'interprete. All'indirizzo della casa rifugio giungerà unicamente una notifica che la cita in veste di testimone. Avendo così perso, di fatto, la possibilità di costituirsi parte civile nei tempi previsti dal rito, la donna richiede la restituzione nel termine per forza maggiore. Il Tribunale di Ragusa respinge l'istanza con un approccio prettamente formalistico, limitandosi a rilevare la ritualità della notifica (artt. 161, 157, 148 c.p.p.). Da questo diniego origina l'intervento risolutore della Sesta Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 936/20261.
Il quadro normativo e il limite testuale dell'art. 175 c.p.p.
La disputa ermeneutica sorge in ragione del rigido tenore letterale dell'art. 175, comma 1, del codice di procedura penale. La norma stabilisce che «il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore». La persona offesa, non essendo tecnicamente una "parte" (se non dopo l'avvenuta costituzione di parte civile), non vi è esplicitamente menzionata.
A controbilanciare questo vuoto letterale interviene l'architettura dei diritti informativi strutturata dagli artt. 90-bis e 90-quater c.p.p. L'obbligo di fornire alla vittima (soprattutto se particolarmente vulnerabile) informazioni chiare sul proprio ruolo procedimentale "sin dal primo contatto con l'autorità procedente" è il frutto di un lungo iter di recepimento europeo, inaugurato con la direttiva 2012/29/UE. Tale impianto è stato sistematicamente irrobustito in Italia dai successivi interventi normativi: dalla legge n. 69 del 2019 (Codice Rosso), alla legge n. 168 del 2023 sul contrasto alla violenza domestica, sino alle recenti disposizioni della l. n. 181 del 20252 in tema di femminicidio. È proprio in questo iato tra la forma processuale e la garanzia sostanziale che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente mutato rotta.
L'evoluzione del contrasto: dall'esclusione all'indirizzo estensivo
Il riconoscimento dell'art. 175 c.p.p. in capo alla persona offesa ha vissuto un'evoluzione travagliata, culminata oggi in un consolidato orientamento maggioritario che ne ammette l'applicabilità sistematica.
Il rigore letterale e l'esclusione
In un primo periodo, la Corte di Cassazione (Cass., Sez. 5, n. 10111/2015 e Cass., Sez. 2, n. 20764/2019) si è attestata su un'interpretazione restrittiva, negando recisamente la restituzione. Si affermava che la persona offesa, non essendo parte del processo in senso tecnico, non potesse giovarsi dell'art. 175 c.p.p., istituto riservato a imputato, p.m. e parte civile.
Le prime aperture ermeneutiche
Contestualmente al rafforzamento normativo, l'interpretazione inizia a mutare. Pronunce come Cass., Sez. 3, n. 18844/2019 e Cass., Sez. 5, n. 8543/2021 rilevano che l'art. 175 c.p.p. trova applicazione anche nella fase delle indagini preliminari, dove esistono solo "soggetti del procedimento" e non ancora "parti" tecniche. Il divieto letterale inizia a scricchiolare.
Il consolidamento dell'orientamento maggioritario
Con le pronunce Cass. n. 34794/2022 , Cass., Sez. 6, n. 25287/2023 e Cass., Sez. 2, n. 11835/2024 , l'indirizzo estensivo diviene diritto vivente, riconoscendo stabilmente che la persona offesa può ottenere la restituzione nel termine per non veder vanificata la tutela anticipata dei diritti civili.
La sentenza n. 936/2026: il superamento delle prassi discriminatorie
Muovendosi in questo solco ormai tracciato, la Cassazione con la pronuncia n. 936/2026 fissa un principio di fondamentale importanza, censurando la prospettiva meramente formale adottata dai giudici di merito. Il Supremo Collegio avalla esplicitamente le molteplici allegazioni difensive comprovanti la forza maggiore: non solo l'isolamento e la consegna del telefono, ma l'assenza di comunicazioni con l'interprete e il fatto che la pendenza del procedimento non fosse emersa neppure da specifiche interrogazioni sollecitate ex art. 335 c.p.p.
Richiamando il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), i giudici di legittimità qualificano la notifica al domicilio formale di una vittima nota per essere collocata in casa rifugio come una prassi «formalmente neutra ma concretamente discriminatoria».
Sulla scorta delle disposizioni europee (direttiva UE 2024/1385, art. 24), della Convenzione di Istanbul (art. 56, comma 1, lett. c; art. 30), della Raccomandazione generale n. 33 del Comitato CEDAW e dei noti leading case della Corte EDU (Talpis c. Italia, Landi c. Italia, De Giorgi c. Italia), la Corte sancisce che gli Stati hanno precisi obblighi positivi di protezione effettiva. Dinanzi all'impossibilità oggettiva di acquisire la conoscenza sostanziale del procedimento, la regolarità formale della notificazione cede il passo al diritto inderogabile della vittima vulnerabile di essere restituita in termini.
Lo stato del dibattito e convergenze giurisprudenziali
La decisione si colloca in un momento storico in cui la giurisprudenza delle alte Corti sta ridisegnando in profondità le prerogative della persona offesa. Significative convergenze giungono dalla Corte Costituzionale: con la sentenza n. 59 del 27 aprile 2026, la Consulta ha ribadito come la vittima sia titolare non solo di un interesse civilistico, ma di un concorrente interesse all'affermazione della responsabilità penale, fungendo da impulso critico al P.M. Pochi mesi dopo, con la sentenza n. 132 del 21 luglio 2026, il Giudice delle leggi ha persino demolito l'art. 37 c.p.p., consentendo alla persona offesa opponente di ricusare il GIP.
Se, allo stato dell'arte, il riconoscimento della restituzione nel termine per la persona offesa appare acquisito (in particolare per il caso di mancata ricezione della vocatio in ius), la sentenza 936/2026 segna il nuovo orizzonte della "forza maggiore": l'inidoneità assoluta della forma notificatoria a garantire la conoscenza sostanziale dinanzi all'isolamento imposto dalle misure di prevenzione dei femminicidi e dei maltrattamenti.
Domande Frequenti (FAQ)
La persona offesa può richiedere la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.?
Sì. Sebbene non espressamente menzionata dal dato testuale della norma, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria – consolidatasi dal 2022 in poi e ribadita da ultimo con sentenza n. 936/2026 – riconosce questo diritto alla persona offesa al fine di tutelarne concretamente le prerogative partecipative e risarcitorie.
La notifica ricevuta solo in qualità di testimone impedisce la restituzione?
Non necessariamente. Se in linea di principio (Cass. 36470/2023) un atto di citazione testimoniale che riporta puntualmente gli estremi del procedimento integra un'effettiva conoscenza idonea a far decorrere il termine decadenziale di dieci giorni, la Cassazione ha stabilito che ciò non vale per una vittima di violenza domestica segregata in struttura protetta, ove la citazione non garantisce l'acquisizione di una reale consapevolezza delle proprie facoltà processuali.
Cosa si intende per prassi notificatoria "concretamente discriminatoria"?
Si intende la prassi per cui l'Autorità, pur essendo a conoscenza della peculiare situazione di vulnerabilità e isolamento della vittima (es. collocamento in casa rifugio ad indirizzo segreto), si limita a recapitare gli atti fondamentali (come il decreto di giudizio immediato) al solo domicilio formale eletto inizialmente, svuotando di fatto il diritto di difesa e violando gli obblighi convenzionali di protezione dello Stato.
Fonti e Giurisprudenza richiamata
- Cass., Sez. VI pen., 24 settembre 2026, n. 936 (R.G. 16921/2026). ↩
- L'apparato normativo include: Dir. 2012/29/UE; l. 69/2019 (Codice Rosso); l. 168/2023; l. 181/2025; nonché la l. n. 182 del 2025 (menzionata nel testo del provvedimento). A livello internazionale: Dir. UE 2024/1385, art. 24; Convenzione di Istanbul, art. 30 e 56. ↩
- Cass., Sez. V pen., 22 aprile 2022, n. 18712.
- Cass., Sez. V pen., 22 giugno 2022, n. 34794.
- Cass., Sez. VI pen., 30 marzo 2023, n. 25287.
- Cass., Sez. V pen., n. 36470/2023.
- Cass., Sez. II pen., n. 11835/2024.
- Corte Cost., sent. 559/1990; sent. 27 aprile 2026, n. 59; sent. 21 luglio 2026, n. 132.
- Corte EDU, sentenze Arnoldi c. Italia (2017); Talpis c. Italia (2017); Landi c. Italia (2022); De Giorgi c. Italia (2022).