1. Il problema concreto: il caso di Capua
La questione origina da un'esigenza operativa molto comune tra gli operatori del settore energetico: installare un impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà, dovendo però attraversare terreni terzi per connettere l'impianto alla rete elettrica nazionale.
Il caso esaminato dal TAR Campania, Napoli, Sez. VII, con la sentenza n. 4767 del 29 luglio 20261, riguarda proprio una società proponente che aveva presentato una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto solare nel Comune di Capua. Per realizzare il cavidotto, la società dichiarava di voler ricorrere alla servitù coattiva o all'esproprio.
Il Comune ha bloccato l'iter emettendo un diniego. La tesi dell'ente locale era tranciante: se per le opere di connessione serve espropriare o imporre servitù a terzi, lo strumento della PAS non è sufficiente. Occorre passare per la più complessa Autorizzazione Unica. Il TAR ha respinto il ricorso della società, dando ragione al Comune e fissando un principio interpretativo di grande impatto.
2. Il nodo normativo: leggere l'art. 8 del D.Lgs. 190/2024
Il cuore del dibattito ruota attorno all'interpretazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 1902. Rispetto al regime previgente (art. 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011), che richiedeva esplicitamente la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, la nuova formulazione ha generato incertezze.
La società ricorrente sosteneva un'interpretazione "separativa": la mancanza di disponibilità che blocca la PAS riguarda solo l'area dell'impianto in sé (i pannelli); per il cavidotto, invece, la stessa norma autorizzerebbe l'attivazione dell'esproprio direttamente dentro la procedura semplificata.
3. L'evoluzione giurisprudenziale: la Timeline
Il percorso che ha portato a questa statuizione non è lineare. Segna il passaggio da un regime in cui la disponibilità giuridica era pacificamente un presupposto bloccante, a una fase di dubbio dettata dalla nuova norma, fino a una stretta giurisprudenziale recente.
Il vecchio regime
Sotto l'art. 6 del d.lgs. 28/2011, il Consiglio di Stato tratta la disponibilità giuridica delle aree come un presupposto genetico invalicabile per la PAS. Parallelamente, si stabilisce che gli effetti di variante urbanistica derivano solo dalla forma partecipata dell'Autorizzazione Unica.3, 4
L'incertezza sul nuovo testo
Con il D.Lgs. 190/2024 la formulazione muta. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, si scontra subito con le discrepanze documentali (richieste di acquisizione bonaria vs. pubblica utilità) e rinvia al merito la questione preliminare: la disponibilità richiesta include le opere strumentali?5
Il punto di caduta
La giurisprudenza amministrativa si assesta su una linea rigorosa: il TAR Campania (n. 4767) nega la compatibilità tra PAS ed esproprio. Pochi mesi dopo, secondo fonti di stampa specializzata, anche il Consiglio di Stato rincara la dose, definendo la disponibilità delle aree di connessione una "condizione di assentibilità".6
4. La motivazione del TAR Campania
Il giudice amministrativo napoletano smonta la tesi della società proponente costruendo la propria motivazione su tre piani logici distinti.
Primo piano: La lettura concatenata.
Il TAR esclude che i due periodi dell'art. 8, comma 2, viaggino su binari separati. Se per le opere connesse è necessario attivare l'esproprio, la PAS non è la strada corretta. A supporto, richiama l'art. 9, comma 3 (e il comma 10 lett. c-bis) del medesimo decreto, che collega fisiologicamente la domanda di attivazione espropriativa all'istanza di Autorizzazione Unica.
Secondo piano: Qualificazione vs. Attivazione.
Gli impianti da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ex lege (qualificazione astratta). Tuttavia, l'apposizione concreta del vincolo preordinato all'esproprio (attivazione) incide pesantemente sulle posizioni dei privati terzi. Secondo il Collegio, una procedura semplificata e privata come la PAS (assimilabile a una SCIA) non garantisce la necessaria partecipazione democratica. Solo l'Autorizzazione Unica offre queste garanzie.4
Terzo piano: La nozione di impianto.
Il TAR Campania — condividendo un orientamento del TAR Parma7 — afferma che, per ineludibili esigenze funzionali, la parola "impianto" non si esaurisce nei soli pannelli. Essa ricomprende le opere tecnicamente necessarie (il cavidotto). Il fatto che si tratti di una mera servitù interrata è irrilevante: comporta comunque l'utilizzazione costante di beni privati, richiedendo un provvedimento "ablativo-conformativo" preventivo.
5. Scenari futuri: il contrasto con la prassi amministrativa
Sebbene il panorama giurisprudenziale si stia compattando verso una lettura restrittiva, la sentenza non esaurisce il dibattito. Esiste, infatti, una prassi amministrativa locale di segno opposto.
Alcuni enti territoriali (come l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o la Provincia di Alessandria) hanno pubblicato linee di indirizzo che distinguono nettamente tra terreni dell'impianto (la cui indisponibilità blocca la PAS) e terreni per le opere di connessione, all'interno dei quali ammettono l'attivazione della procedura espropriativa direttamente tramite PAS8.
Questa dicotomia tra sentenze rigorose e prassi locali espone gli operatori a un rischio elevato di contenzioso, lasciando il tema aperto a futuri (e auspicabili) interventi chiarificatori delle giurisdizioni superiori.
L'assenza dei pareri nella PAS si supera col silenzio-assenso?
No. Nel caso specifico, l'area era di interesse archeologico. Il TAR, richiamando principi già espressi dal Consiglio di Stato9, ha ribadito che in assenza degli atti di assenso di altre amministrazioni (come la Soprintendenza), la PAS non si consolida e non si forma il silenzio-assenso.
È ammissibile l'integrazione postuma dei motivi nel processo?
No. Il TAR Campania ha dichiarato inammissibili le questioni di natura urbanistica e agricola introdotte dalla società solo con successiva memoria, poiché rappresentavano un'integrazione postuma non consentita rispetto ai motivi originari del ricorso.
Note e Bibliografia
- TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza 29 luglio 2026, n. 4767 (RG 3326/2025). Decisione posta alla base dell'analisi.
- D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190. Nota redazionale: a causa di anomalie sul portale Normattiva, il quadro normativo vigente (inclusivo delle modifiche del 2025) è stato ricostruito tramite fonti documentali secondarie certificate.
- Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3649/2024 e Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 6636/2026 .
- Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4233/2024 . Sugli effetti di variante collegati alle garanzie partecipative dell'Autorizzazione Unica.
- Cons. Stato, Sez. IV, ord. cautelare n. 4262/2025 . L'ordinanza che delinea originariamente il thema decidendum.
- Cons. Stato, sent. n. 7126/2026. Fonte non verificata sul testo ufficiale, riportata su base redazionale giornalistica (pv magazine, 28 settembre 2026).
- TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 marzo 2026, n. 133. Citata dalla sentenza in esame; non direttamente verificabile nel database.
- Documentazione amministrativa: Linee di indirizzo Provincia di Alessandria e Unione dei Comuni della Bassa Romagna sulle PAS (fonti extragiudiziali).
- Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1248/2026 . Rapporto tra atti di assenso e formazione del silenzio-assenso.