Spaccio di lieve entità e Decreto Sicurezza 2026: il confine tra occasionalità e abitualità
Il legislatore ha stratificato tre concetti semanticamente contigui ma normativamente eterogenei: occasionalità, non occasionalità e abitualità. La prima lettura della Cassazione (sent. 32649/2026) prova a districare il nuovo art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti, rifiutando automatismi quantitativi in favore di un apprezzamento complessivo della filiera dello spaccio.
Il problema concreto: la vicenda processuale
A un indagato (Rosario Di Natale) viene contestata la detenzione, ai fini di spaccio, di 15 dosi di cocaina già termosaldate rinvenute a bordo della sua automobile. La successiva perquisizione domiciliare porta al sequestro di ulteriori 213 grammi di cocaina non ancora lavorata ("in pietra"), accompagnata da bilancini di precisione.
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, confermando l'ordinanza del GIP, dispone la custodia cautelare in carcere escludendo categoricamente che il fatto possa rientrare nell'ipotesi della lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ricorre in Cassazione: lamenta che i giudici di merito abbiano valorizzato in modo esclusivo il dato ponderale (la quantità complessiva della sostanza), trascurando indici compensativi quali la scarsa qualità della droga domestica, l'assenza di lavorazione per gran parte di essa e l'ammissione dell'indagato di rifornire esclusivamente un ristretto numero di clienti abituali.
La controversia si innesca proprio in un momento storico particolare: quello immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. Decreto Sicurezza 2026). Con la sentenza n. 32649/2026, la Sesta Sezione Penale della Cassazione coglie l'occasione per delineare i confini della nuova architettura della lieve entità.
L'evoluzione normativa dell'art. 73, comma 5
Per comprendere la portata della decisione, è indispensabile ripercorrere le metamorfosi del comma 5 dell'art. 73, passato dall'essere una clausola di salvaguardia per il "piccolo spaccio" a un labirinto a tre livelli di gravità.
Nato nel 1990 come mera circostanza attenuante per i fatti connotati da mezzi, modalità o quantità di sostanza di "lieve entità", l'istituto è stato successivamente trasformato in reato autonomo tra il 2013 e il 2014, in una logica deflattiva del sistema carcerario volta a mantenere le condotte minori entro cornici edittali più contenute.
Il progressivo restringimento della norma si articola in due recenti interventi legislativi:
- Il Decreto Caivano (d.l. 123/2023, conv. l. 159/2023): introduce un secondo periodo nel comma 5. Viene creata un'aggravante autonoma per i fatti lievi che assumono «caratteri di non occasionalità», punita con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni. Il legislatore colpisce la reiterazione, ma mantiene astrattamente il fatto nell'alveo della lieve entità.
- Il Decreto Sicurezza 2026 (d.l. 23/2026, conv. l. 54/2026): introduce una clausola di esclusione radicale. Si stabilisce che il fatto non si considera di lieve entità quando le condotte «risultano poste in essere in modo continuativo e abituale»[1].
Il risultato è una struttura normativa a "climax ascendente": si parte dal fatto lieve occasionale (ipotesi base), si passa al fatto lieve non occasionale (ipotesi aggravata), fino all'abitualità/continuità, che espelle la condotta dal comma 5, riportandola sotto la più severa scure dei commi 1 o 4 (fatto non lieve).
Autonomia della fattispecie: il fatto di lieve entità diventa reato autonomo, distaccandosi dall'essere una semplice circostanza attenuante.
Massima apertura: Cass. n. 26298/2024 conferma l'orientamento (Sez. Un. Murolo) secondo cui precedenti specifici e reiterazione non precludono la lieve entità, se compensati da altri indici (es. modiche quantità).
Restrizione formale: Cass. n. 5842/2025 fissa il primo paletto dopo il "Decreto Caivano". È sufficiente un solo precedente specifico definitivo per qualificare la condotta come "non occasionale".
L'esclusione (Decreto Sicurezza 2026): la legge n. 54/2026 introduce la clausola ostativa. Se la condotta è "continuativa e abituale", la lieve entità è esclusa in radice.
La pronuncia: deposito della Cass. n. 32649/2026. Primo sforzo nomofilattico per distinguere, nel nuovo testo, tra occasionalità, non occasionalità e abitualità.
Il dibattito prima della sentenza: orientamenti a confronto
Prima dell'intervento del Decreto Sicurezza 2026, la giurisprudenza di legittimità aveva attraversato fasi alterne nel valutare l'impatto della reiterazione dello spaccio sul comma 5.
Un orientamento di apertura, incarnato da pronunce come la sentenza della Quarta Sezione n. 26298 del 22 maggio 2024[2], riteneva che la sussistenza di un "piccolo spaccio seriale" protrattosi nel tempo, o persino la presenza di precedenti penali specifici, non avesse alcun valore preclusivo in sé. Richiamando il fondamento delle Sezioni Unite Murolo (n. 51063/2018), tale filone ribadiva la necessità di un bilanciamento complessivo: l'abitualità della cessione poteva essere neutralizzata dalla modestia dei quantitativi e dall'ambito territoriale circoscritto.
Con l'inserimento dell'aggravante della "non occasionalità" nel 2023, la Terza Sezione (sent. n. 5842 del 13 febbraio 2025) ha inaugurato una lettura di stampo formalistico e retrospettivo, statuendo che la presenza di un solo precedente specifico passato in giudicato fosse sufficiente per radicare l'aggravante. La condotta non occasionale veniva matematicamente intesa come "verificatasi più di una volta"[3].
A complicare il quadro è intervenuta, a inizio 2026, una lettura correttiva tendente ad ampliare la nozione di "non occasionalità" anche in assenza di formali precedenti, valorizzando elementi concreti (es. libri mastro, contabilità di spaccio, disponibilità di bilancini) sintomatici di una condotta non isolata.
La decisione della Cassazione: la prima lettura del Decreto Sicurezza
Investita del compito di applicare per la prima volta la tripartizione introdotta dal d.l. 23/2026, la Sesta Sezione (n. 32649/2026) rifiuta l'approccio meramente quantitativo. Il passaggio da un gradino all'altro della nuova progressione sanzionatoria non può dipendere esclusivamente dal pallottoliere dei precedenti penali, ma richiede, in ossequio alla lettera della norma, un apprezzamento di «mezzi, strumenti e modalità dell'azione».
La Corte delinea così, in termini descrittivi, i tre nuovi recinti normativi:
- Fatto lieve occasionale: ha carattere puramente episodico ed estemporaneo. È riconducibile a circostanze contingenti. La mera esistenza di un precedente specifico, se molto risalente nel tempo, non è di per sé incompatibile con l'occasionalità.
- Fatto lieve non occasionale (aggravato): postula una condotta non meramente episodica, desumibile anche da dati fattuali diversi da un precedente giudiziario formale, ma che non raggiunge ancora una solidità organizzativa tale da radicare l'abitualità.
- Abitualità e continuità (clausola di esclusione): presuppone un grado di reiterazione intenso e una serialità delle condotte capace di rivelare una stabile e profonda propensione all'attività criminosa.
In questo scenario, la Corte richiama, come utile termine di paragone sistematico, l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj (n. 13681/2016) in tema di abitualità preclusiva alla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che richiede la commissione di almeno due illeciti oltre a quello giudicato.
Calando questi principi nel caso concreto, la Cassazione ritiene manifestamente infondato il ricorso di Di Natale. La combinazione tra assenza di reddito lecito, esistenza di un precedente specifico, possesso di bilancini e la stessa ammissione di rifornire una clientela (seppur ristretta) dimostra che l'indagato è «fattivamente inserito nella filiera dello spaccio, in modo non episodico e non occasionale».
Prospettive e questioni aperte
La sentenza n. 32649/2026 costituisce il primo, imprescindibile tassello interpretativo del nuovo sistema, ma lascia aperti nodi applicativi destinati ad alimentare il dibattito. La formula conclusiva utilizzata dalla Corte per escludere integralmente la lieve entità — definendo il fatto «non episodico e non occasionale» — impiega testualmente il lessico della categoria intermedia (l'aggravante del 2023), ma produce l'effetto giuridico della categoria massima (l'esclusione introdotta nel 2026).
Permane, allo stato, la tensione segnalata dalla dottrina tra una lettura cronologico-matematica (quanti precedenti servono per scivolare dalla non occasionalità all'abitualità?) e una lettura qualitativa-sincretistica, che guarda all'organizzazione complessiva del fatto.
Se l'indirizzo antecedente al 2023 tendeva a mantenere nell'alveo della lieve entità anche fenomeni di spaccio seriale "di strada", la stratificazione delle novelle del 2023 e del 2026 segna inequivocabilmente una profonda riduzione di tale spazio applicativo, il cui punto di equilibrio definitivo dovrà necessariamente formarsi attraverso le future pronunce di legittimità.
Fonti verificate
- Cass. pen., sez. VI, sent. 10 luglio 2026 (dep. 2 settembre 2026), n. 32649. Fonte della massima: Momento Legislativo e commenti su NT+ Diritto.
- Cass. pen., sez. IV, sent. 22 maggio 2024, n. 26298 (Ibibhro). Esito verificato tramite ricerca semantica Jurio.
- Cass. pen., sez. VII, ord. 30 gennaio 2026, n. 5614 (Gadiaga) in tema di applicazione delle Sezioni Unite Tushaj. Esito verificato tramite ricerca Jurio.
- Cass. pen., sez. III, sent. 13 febbraio 2025, n. 5842. Testo reperibile via Sistema Penale (PDF).
- E. Penco, L'art. 73 quinto comma t.u. stup. dopo il Decreto Sicurezza 2026: dentro il rompicapo delle condotte "non occasionali", "continuative" e "abituali", in Sistema Penale, 25 maggio 2026.