Intercettazioni con captatore informatico: i limiti di utilizzabilità secondo la Cassazione
Un trojan inoculato nello smartphone di un pubblico ufficiale, un decreto depositato quasi interamente coperto da omissis, un'attivazione «a singhiozzo» e una sospensione di due settimane: la Sesta sezione penale, con la sentenza n. 29131/2026, affronta una a una le ragioni per cui le difese chiedevano di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni.
Il caso: un trojan al centro di un processo per corruzione
Il procedimento riguarda più appartenenti alla Guardia di Finanza e alcuni privati, condannati nei gradi di merito per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, accesso abusivo a sistema informatico e altri reati contro la pubblica amministrazione. Nell'economia delle decisioni di merito, come ricorda la stessa Corte, un rilievo probatorio importante era stato attribuito alle intercettazioni telefoniche e ambientali e alle registrazioni ottenute tramite un captatore informatico inoculato nello smartphone di uno degli imputati.
È per questo che, nel giudizio di legittimità, la Sesta sezione decide di affrontare per prime le doglianze sull'utilizzabilità delle intercettazioni: se cade quel materiale, secondo la logica dei ricorsi, cade gran parte della prova. Le questioni sono molte e toccano il momento genetico dell'autorizzazione, la tecnica di installazione, i tempi e le modalità di esecuzione.
Il quadro normativo: art. 267, art. 268 e art. 188 c.p.p.
Il filo conduttore è il codice di procedura penale. L'art. 267, comma 1, ultimo periodo, prevede che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante captatore informatico indichi i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in cui è consentita l'attivazione del microfono. La stessa disposizione ammette un'eccezione, tra l'altro, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Accanto a essa operano l'art. 268, comma 1, sul verbale delle operazioni, e l'art. 89 delle disposizioni di attuazione, che ne precisa il contenuto. Sullo sfondo, gli artt. 191 e 271 c.p.p. (l'inutilizzabilità presuppone un divieto di legge o una previsione espressa), l'art. 188 c.p.p. sui metodi idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione e l'art. 15 della Costituzione sulla segretezza delle comunicazioni.
Il punto di partenza dell'intera motivazione è l'art. 191 c.p.p., richiamato dalla Corte: una prova è inutilizzabile solo se la legge lo prevede espressamente o se è stata acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge.
Omissis e utilizzabilità: il decreto «genetico» e quelli successivi
Il primo nodo riguarda l'origine delle intercettazioni. Il decreto che aveva avviato l'attività captativa era stato prodotto con la quasi totalità del testo coperta da omissis; le intercettazioni autorizzate dal decreto successivo, secondo un ricorrente, ne erano viziate a cascata, perché motivate sulla scorta di quegli esiti. Quel primo decreto, precisa la Corte, riguardava peraltro un procedimento penale distinto.
La Sesta sezione richiama un principio già affermato dalla Sez. 1, n. 49627 del 14 novembre 2023: il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi nella loro integralità e può oscurarne parti per tutelare il segreto investigativo, a maggior ragione quando si tratta di altri procedimenti. Il decreto successivo, depositato solo in parte coperto, risulta invece leggibile e adeguatamente motivato, anche quanto alla necessità del ricorso alla captazione telematica e al trojan.
La Corte aggiunge un secondo argomento, di portata generale: anche ove l'intercettazione del primo procedimento fosse inutilizzabile, ciò non impedirebbe di utilizzarne gli esiti per chiedere una diversa autorizzazione. Nell'ordinamento non opera infatti l'«inutilizzabilità derivata», e la Corte costituzionale (sent. n. 219 del 2019) ha ritenuto la mancata previsione espressione di un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa. La giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 3027/2016, Ferminio; Sez. 5, n. 44114/2019, Giaimo; Sez. 5, n. 7781/2022, Cordua) parla di decreti dotati di autonomia, che possono ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato; nel caso di captazioni che fondano nuove intercettazioni in un altro procedimento, la loro rilevanza è quella di presupposto di fatto ai fini dei «gravi indizi di reato» richiesti dall'art. 267, comma 1.
Il trojan è un metodo che incide sull'autodeterminazione? L'art. 188 c.p.p.
La seconda questione è forse la più suggestiva. Alcuni ricorrenti sostenevano che l'inoculazione del virus, avvenuta tramite l'invio di un link che l'ignaro destinatario apre, fosse un «metodo o tecnica idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione» della fonte di prova, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 188. La tesi, riconosce la Corte, ha avuto qualche eco in dottrina, ma per quanto suggestiva è ritenuta infondata.
Il ragionamento distingue tra «risultato probatorio» e «mezzo di ricerca della prova». L'art. 188 tutela, oltre alla dignità della fonte, la genuinità e l'affidabilità del risultato. Ma i mezzi di ricerca della prova, argomenta la Corte richiamando perquisizioni, sequestri e prelievi coattivi, sono per loro natura pensati per prescindere dal consenso dell'interessato; lo stesso vale per l'intercettazione, e l'installazione del programma è prevista dal legislatore (art. 267, comma 1; art. 89 disp. att.). Il virus incide sull'autodeterminazione solo al momento dell'installazione; non esercita pressione sulla libertà fisica e morale della persona né altera il contenuto delle comunicazioni tra terzi. La Sezione richiama in senso conforme Sez. 5, n. 36061 del 9 ottobre 2020, Balloi (non massimata).
Tempi delle intercettazioni: inizio, durata, sospensione
L'attivazione a distanza di due mesi dal decreto
Il decreto era del 25 novembre 2020; il captatore ha iniziato a operare il 10 febbraio 2021. Per i ricorrenti la dilatazione incontrollabile dei tempi sottraeva l'attività al controllo del giudice; in subordine, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 in relazione all'art. 15 Cost. La Corte osserva che il sistema non prevede un termine iniziale di durata: la giurisprudenza (Sez. 1, n. 35679 dell'11 maggio 2023, Gemei, che richiama Sez. U, n. 6 del 23 febbraio 2000, D'Amuri, e Sez. 5, n. 21047/2011) esclude l'inutilizzabilità perché gli artt. 267 e 268 non prevedono un termine di inizio. La questione costituzionale è dichiarata manifestamente infondata: la garanzia dell'art. 15 è nella riserva di giurisdizione e nella durata stabilita dalla legge, e il legislatore gode di ampia discrezionalità. Nel caso concreto, aggiunge la Corte, la sentenza di primo grado spiegava il ritardo con le difficoltà degli inquirenti nell'inoculare il captatore.
Il computo dei quaranta giorni: passivo e attivo non si sommano
Alcune difese volevano far decorrere i quaranta giorni dall'inizio dell'intercettazione telematica passiva (26 novembre 2020). La Sezione ricorda, citando Sez. 2, n. 1025 del 10 dicembre 2025 (Laurendi, non massimata), che intercettazione passiva e captatore informatico sono mezzi di ricerca della prova diversi per tecniche, oggetto e livello di intrusione: la prima serve ad accertare quali dispositivi siano in uso, senza accedere ai contenuti. I due periodi non si cumulano ai fini del termine di durata.
La sospensione dal 13 al 26 marzo 2021
Il terzo tema temporale è la sospensione disposta dal pubblico ministero, comunicata al g.i.p. e annotata nel verbale, dal 13 al 26 marzo 2021. I ricorrenti sostenevano che essa fosse solo apparente, perché era stata conservata la rilevazione dell'indirizzo IP e il captatore aveva acquisito un messaggio del 25 marzo. La Corte risponde su tre piani.
Sul piano fattico, la conservazione dell'IP è funzionale a riattivare il programma e, sulla base del d.m. 28 dicembre 2017, l'individuazione del «bersaglio» rientra tra le prestazioni obbligatorie degli operatori: non è intercettazione attiva. Il messaggio del 25 marzo, ritenuto non cancellato dall'utente, è stato rinvenuto sul dispositivo alla ripresa delle attività. Sul piano normativo, il legislatore non prende posizione sulla sospensione, ma non la vieta: la giurisprudenza (Sez. 1, n. 31828 del 20 giugno 2018, De Agostino; Sez. 6, n. 11682/2010, Puddu; Sez. 2, n. 10881/2005, Gatto, e diverse pronunce non massimate) afferma che il termine decorre dall'effettivo inizio e che il pubblico ministero può sospenderlo per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini. La Sesta sezione dichiara di condividere questo orientamento.
Sul piano delle garanzie, la Corte precisa due condizioni: la sospensione deve avvenire sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, con decreto del pubblico ministero (art. 267, comma 3), e deve essere «tracciabile», con verbale che dia conto della sospensione e della ripresa. Nel caso esaminato entrambe erano soddisfatte.
L'autorizzazione «copre» la «durata concreta» delle operazioni: è l'immagine, ripresa da Sez. 2, n. 10881/2005, con cui la Corte descrive il punto di equilibrio tra accertamento dei reati e riservatezza delle comunicazioni.
La proroga negata per le sole intercettazioni telefoniche
Un ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle captazioni successive al 1° marzo 2021, quando il g.i.p. aveva respinto la proroga delle intercettazioni telefoniche sulla stessa utenza. La Corte rileva che il rigetto era motivato dalla mancanza di elementi rilevanti emersi da quel mezzo; il captatore informatico è una diversa tipologia di intercettazione, che capta altre conversazioni e consente di acquisire informazioni ulteriori, per cui l'interruzione non si riverbera sulla sua legittimità.
Attivazione «a singhiozzo» e verbali: art. 267 e art. 89 disp. att.
Il cuore tecnico della sentenza riguarda le modalità di esecuzione. Secondo i ricorrenti, nei procedimenti per i delitti per i quali la legge non richiede l'indicazione preventiva di luoghi e tempi, il microfono dovrebbe restare sempre attivo: l'attivazione selettiva, decisa dalla polizia giudiziaria, sottrarrebbe l'esecuzione al controllo del giudice e rischierebbe di decontestualizzare le conversazioni o di disperdere prove a discarico.
La Corte parte dalla lettera dell'art. 267, comma 1: l'onere di indicare luoghi e tempi risponde all'esigenza di circoscrivere il sacrificio della riservatezza, e nei casi derogati la preventiva indicazione «non è indispensabile». Ma da questa deroga i ricorrenti traevano due conseguenze che il legislatore non ha previsto: l'obbligo di attivazione continua e l'inutilizzabilità in caso di violazione. Il fatto che l'intercettazione continuativa sia consentita in astratto, osserva la Sezione, non significa che sia imposta. Il rischio di decontestualizzazione, semmai, può incidere sull'attitudine dimostrativa e sull'affidabilità del risultato, non sulla sua utilizzabilità in assenza di un divieto di legge.
Analoga la soluzione sul versante dei verbali. L'art. 268, comma 1, richiede il verbale, e l'art. 89 disp. att. ne descrive il contenuto (compreso, per il captatore, il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi). Nel caso concreto i verbali erano agli atti con data e ora di inizio e fine, sicché i requisiti minimi risultavano soddisfatti. Un'eventuale incompletezza rispetto ai contenuti dell'art. 89 non determina inutilizzabilità: la sanzione è prevista solo per i casi tassativi dell'art. 271. La Corte dichiara di voler dare continuità a Sez. 5, n. 35010 del 30 settembre 2020, Monaco (anche dopo le modifiche del d.lgs. 216/2017) e a Sez. 1, n. 8836/2010, Bragaglio.
La giurisprudenza collegata: cosa dicono altre decisioni sul captatore
Le decisioni della Cassazione presenti in Jurio su temi contigui non descrivono un contrasto sui punti decisi dalla Sesta sezione, ma consentono di collocare la sentenza in un contesto più ampio. Un primo dato riguarda il perimetro normativo: Cass. pen. n. 8350/2022 precisa che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, come modificato dal d.l. n. 28/2020, si applica ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, mentre per quelli anteriori resta la disciplina precedente.
Un secondo filone riguarda la motivazione del decreto. Cass. pen. n. 30053/2024 afferma che il decreto che richiama il regime speciale per i reati di criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali deve motivare specificamente la sussistenza dei presupposti; in difetto, le intercettazioni sono inutilizzabili per violazione dei termini ordinari. Nella stessa direzione, Cass. pen. n. 29382/2025 ritiene che, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., il decreto debba dare atto, con autonoma valutazione, delle ragioni che rendono necessario in concreto il captatore.
Sul versante dell'inutilizzabilità e delle sue conseguenze, le pronunce più recenti confermano le linee tracciate dalla Sesta sezione: Cass. pen. n. 18768/2025 esclude l'inutilizzabilità per l'omesso deposito dei verbali di inizio e fine operazioni, perché non prevista dall'art. 271; Cass. pen. n. 23918/2026 esclude un principio generale di invalidità derivata riferibile all'inutilizzabilità; Cass. pen. n. 4196/2026 qualifica l'IMSI catcher come attività di polizia giudiziaria strumentale all'individuazione delle utenze, non come intercettazione, e non richiede il deposito dei decreti per utilizzare gli esiti di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento.
Il quadro che emerge dalla sentenza
Letta nel suo insieme, la decisione mostra una linea costante: per il captatore informatico, come per ogni altra intercettazione, l'inutilizzabilità richiede un divieto o una sanzione espressamente previsti dalla legge (artt. 191 e 271 c.p.p.). Sui singoli profili, la Sesta sezione ritiene che l'omissione parziale o totale dei decreti non produca effetti sugli esiti di altri procedimenti, che l'inoculazione del trojan non integri il metodo vietato dall'art. 188, che non esista un termine per l'inizio delle operazioni e che la sospensione sia legittima se controllata dall'autorità giudiziaria e documentata. Sull'attivazione discontinua e sull'incompletezza dei verbali, le eventuali criticità sono ricondotte al piano della valutazione della prova.
La sentenza, depositata il 31 luglio 2026, rigetta i ricorsi di quattro imputati e annulla senza rinvio, limitatamente a un capo di truffa, la condanna di un quinto, rideterminando la pena. Le questioni sui vizi di motivazione riguardanti le singole imputazioni sono state invece affrontate applicando i principi in tema di «doppia conforme». Le decisioni collegate esaminate sopra, tutte di legittimità, non mostrano un orientamento difforme sui singoli punti: distinguono piuttosto tra il piano dell'utilizzabilità, legato a divieti espressi, e quello della motivazione e della valutazione della prova.
Domande frequenti
L'inoculazione di un trojan viola l'art. 188 c.p.p.?
Secondo la Sesta sezione (sent. 29131/2026) no: il virus incide sull'autodeterminazione solo al momento dell'installazione, ma non sulla genuinità del risultato probatorio, che documenta comunicazioni libere tra terzi.
Si può sospendere un'intercettazione con captatore?
La Corte ritiene di sì, per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini, purché la sospensione sia disposta con decreto del pubblico ministero e risulti «tracciabile» con verbale di sospensione e ripresa.
Cosa succede se le operazioni iniziano molto tempo dopo il decreto?
Secondo la sentenza non si verifica inutilizzabilità, perché gli artt. 267 e 268 c.p.p. non prevedono un termine di inizio delle operazioni; la durata decorre dall'effettivo avvio.
L'attivazione a singhiozzo rende inutilizzabili le captazioni?
Per la Corte no, in assenza di un divieto di legge: eventuali profili di decontestualizzazione attengono all'attendibilità del risultato, non alla sua utilizzabilità.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 — Codice di procedura penale (artt. 188, 191, 266 ss., 267, 268, 271)
- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 — Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 89
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15
- Jurio — Cass. pen., Sez. 6, sent. n. 29131 del 28/05/2026 (dep. 31/07/2026) — sentenza di riferimento
- Cass. pen., Sez. 1, sent. n. 49627 del 14/11/2023, Kasli
- Cass. pen., Sez. 6, sent. n. 3027 del 20/10/2015 (dep. 2016), Ferminio
- Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 36061 del 09/10/2020, Balloi
- Cass. pen., Sez. 1, sent. n. 35679 del 11/05/2023, Gemei
- Cass. pen., Sez. 1, sent. n. 31828 del 20/06/2018 (dep. 2019), De Agostino
- Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 35010 del 30/09/2020, Monaco
- Cass. pen., Sez. 2, sent. n. 1025 del 10/12/2025 (dep. 2026), Laurendi
- Jurio — Cass. pen., sent. n. 8350/2022
- Jurio — Cass. pen., sent. n. 30053/2024
- Cass. pen., sentt. n. 18768/2025, n. 29382/2025, n. 23918/2026, n. 4196/2026
- Corte costituzionale, sent. n. 219 del 2019