Il problema concreto: la minor issue
Un cittadino italiano emigra in un Paese che applica lo ius soli (come il Venezuela o il Brasile). Lì nasce un figlio, il quale, nel medesimo istante, acquisisce due cittadinanze: quella italiana per discendenza (iure sanguinis) e quella dello Stato estero per nascita sul territorio. Qualche anno dopo, mentre il figlio è ancora minorenne e convivente, il genitore italiano decide di naturalizzarsi, perdendo di conseguenza la cittadinanza italiana.
Che ne è della cittadinanza italiana del figlio? È questo il nucleo della cosiddetta minor issue, un nodo che ha attraversato con alterne fortune oltre un secolo di applicazione della legge 13 giugno 1912, n. 5551. Il dubbio non è meramente teorico: dalla sua risoluzione dipende il riconoscimento dello status civitatis per migliaia di discendenti che oggi agiscono in giudizio per ricostruire la propria linea genealogica.
Il quadro normativo e il nodo interpretativo
Per comprendere la genesi del dibattito, occorre guardare all'impianto della normativa originaria, antecedente alla riforma del 1992. La legge del 1912 prevede due disposizioni potenzialmente in attrito quando applicate al minore bipolide.
Da un lato, l'art. 7 stabilisce una regola di salvaguardia: il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana. Per rinunciarvi, dovrà attendere la maggiore età e manifestare un'espressa volontà in tal senso.
Dall'altro lato, l'art. 12, comma 2, disciplina gli effetti derivati della perdita della cittadinanza del genitore: i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando condividono la residenza col genitore e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Il dilemma ermeneutico si concentra sul rapporto tra queste due norme: l'art. 12 costituisce una deroga generale capace di azzerare la tutela offerta dall'art. 7, o disciplina un'ipotesi del tutto diversa?
L'evoluzione del contrasto giurisprudenziale
Per gran parte del Novecento, l'amministrazione e la giurisprudenza hanno mantenuto le due fattispecie rigorosamente separate, per poi dividersi nettamente a partire dal 2018, rendendo inevitabile un intervento nomofilattico risolutivo.
Prassi amministrativa e preminenza dell'art. 7
Tramite due autorevoli pareri del Consiglio di Stato (n. 1820 del 1975 e n. 1060 del 1990), l'amministrazione consolida l'orientamento secondo cui il minore bipolide fin dalla nascita ricade esclusivamente nell'ambito applicativo dell'art. 7, garantendo la trasmissione ininterrotta della cittadinanza a prescindere dalle scelte successive del genitore.
La faglia del contrasto: prevalenza dell'art. 12
Alcune pronunce di merito, successivamente avallate in sede di legittimità dalla Cass. n. 17161/2023 e dalla Cass. n. 454/2024, propongono una rilettura sistematica. L'art. 12, comma 2, viene letto come eccezione specifica per il minore convivente col genitore naturalizzato, capace di neutralizzare la doppia cittadinanza. Questo orientamento viene recepito persino dal Ministero dell'Interno (Circ. 43347/2024).
Le Sezioni Unite chiudono il cerchio
Con le sentenze gemelle di fine luglio, in particolare la n. 24045/2026, la Suprema Corte disattende l'orientamento restrittivo e riafferma la tutela originaria del bipolide, smontando l'impianto della "perdita derivata" elaborata dalla giurisprudenza più recente.
La decisione: tutela del bipolide e primato dell'art. 7
Con la decisione n. 24045/20262, le Sezioni Unite hanno accolto la ricostruzione che mantiene separate le sfere applicative delle due disposizioni. Muovendo dal dato letterale, la Corte osserva che il secondo comma dell'art. 12 presuppone — per il testuale riferimento ai minori che "acquistino" una cittadinanza straniera — un evento successivo e dipendente da un fatto nuovo.
Il minore bipolide originario, che quella cittadinanza straniera la possiede sin dalla nascita per ius soli e non la "acquista" per effetto della scelta del genitore, resta semplicemente al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 12, comma 2. L'art. 12 riguarda invece il diverso caso del minore che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana e che, condividendo la residenza col genitore, ne acquisti una estera non a titolo originario ma di riflesso alla naturalizzazione dell'adulto.
L'intersezione con la giurisprudenza costituzionale e il nuovo art. 3-bis
La pronuncia delle Sezioni Unite del luglio 2026 si colloca in un quadro normativo profondamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 28 marzo 2025, n. 36 (convertito con L. 74/2025). Il legislatore ha infatti inserito il nuovo art. 3-bis nella legge n. 91/1992, il quale prevede che il cittadino nato all'estero in possesso di altra cittadinanza si consideri come non aver mai acquistato quella italiana, fatta salva la ricorrenza di precise condizioni derogatorie (tra cui l'avere già presentato domanda giudiziale entro il 27 marzo 2025).
Poiché il giudizio che ha originato la sentenza 24045/2026 era anteriore a tale sbarramento temporale, le Sezioni Unite hanno dovuto risolvere preliminarmente il nodo intertemporale. Richiamando la Corte Costituzionale (sent. n. 142/2025 e n. 63/2026)4, la Cassazione ha confermato che il previgente assetto (compresa l'interpretazione favorevole dell'art. 7) rimane applicabile a tutti i giudizi già pendenti, potendo così affrontare il merito interpretativo della minor issue limitatamente alla disciplina pre-riforma.
Domande Frequenti (FAQ)
Il minore bipolide perde la cittadinanza se il genitore si naturalizza?
No. Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24045/2026, il minore nato all'estero che possiede fin dalla nascita la doppia cittadinanza (iure sanguinis e iure soli) ricade nella disciplina dell'art. 7 della legge 555/1912 e conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore convivente si naturalizza.
A chi si applica l'art. 12, comma 2, della L. 555/1912?
Si applica esclusivamente al minore che, possedendo inizialmente solo la cittadinanza italiana, acquisisca successivamente (non per nascita) la cittadinanza straniera come conseguenza della naturalizzazione del genitore convivente, perdendo così lo status italiano.
Il nuovo art. 3-bis L. 91/1992 (Riforma 2025) si applica ai giudizi in corso?
Per le cause incardinate giudizialmente o amministrativamente prima del 27 marzo 2025, no. La Corte Costituzionale (sent. 142/2025) ha chiarito che a tali procedimenti continua ad applicarsi la vecchia normativa. Tuttavia, la compatibilità eurounitaria della riforma per i casi successivi resta sub iudice dinanzi alla Corte di Giustizia UE (ord. 147/2026).
Note e Bibliografia
- Legge 13 giugno 1912, n. 555, "Sulla cittadinanza italiana" (Artt. 1, 7, 8, 12). ↩
- Cass., Sez. Un. civ., 26 luglio 2026, n. 24045 (e le gemelle n. 24184 e n. 24185 del 29 luglio 2026). ↩
- Cass., Sez. Un. civ., 24 agosto 2022, n. 25317 e n. 25318 (sulla c.d. grande naturalizzazione). ↩
- Corte cost., sentenze n. 142/2025 e n. 63/2026. La compatibilità con il diritto UE della riforma per i giudizi instaurati dopo il 27 marzo 2025 è oggetto di rinvio pregiudiziale (Corte cost., ord. n. 147/2026). ↩