Il problema concreto: l'ombra lunga dell'ex cokeria di Avenza
Avenza (Carrara), dal 1947 al 1989. Per oltre quarant'anni, una cokeria opera sul territorio sversando nel suolo scarti industriali, in particolare acque ammoniacali scaricate prima nel Fosso Lavello e poi in sistemi "a perdere" direttamente nel terreno. Decenni dopo, la produzione è cessata, le società si sono fuse, e l'area è passata di mano a un nuovo proprietario, ASI s.r.l.
Quando i controlli rilevano un inquinamento profondo della falda, sorge l'interrogativo tipico dei siti industriali dismessi (i cosiddetti brownfields): chi deve sostenere i costi milionari della bonifica? La società successore dell'inquinatore originario (oggi Eni Rewind s.p.a.) o il nuovo proprietario, che nel 2000 aveva stretto un accordo con l'amministrazione assumendosi degli obblighi di intervento?
Il nodo normativo: l'art. 244 e il principio "chi inquina paga"
Il centro di gravità del diritto ambientale italiano è l'art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La norma impone alla Provincia, dopo aver svolto indagini, di individuare e diffidare il responsabile della contaminazione affinché provveda alla bonifica. Se questi non provvede (o non è individuabile), intervengono le amministrazioni d'ufficio1.
Il contrasto nasce quando le dinamiche del mercato si scontrano con l'ordine pubblico ambientale. Può un accordo stipulato tra il nuovo proprietario e l'amministrazione pubblica "liberare" il vecchio inquinatore? E, soprattutto, un silenzio durato ventitré anni da parte delle istituzioni equivale a una decadenza del loro potere di pretendere la bonifica?
L'evoluzione giurisprudenziale: la storia di un'interpretazione
Prima di approdare all'attuale punto di caduta, la giurisprudenza ha stratificato un complesso sistema di regole sul delicato equilibrio tra responsabilità e proprietà, attraversando diverse fasi interpretative.
La successione societaria
Con l'Adunanza Plenaria n. 10/2019, si stabilisce che le responsabilità non svaniscono con le fusioni: l'incorporante subentra nella posizione di responsabile dell'incorporata, anche per inquinamenti "storici" precedenti all'obbligo di bonifica.
L'assunzione volontaria
I giudici (Cons. Stato 5542/2021 e 1110/2024) chiariscono che il proprietario incolpevole, se assume spontaneamente l'obbligo di bonificare (come negotiorum gestor), è tenuto a completarlo, ferma restando l'azione di rivalsa.
Accordi e accollo
Patti tra privato e Comune per la bonifica sono validi (Cons. Stato 4111/2025), ma i patti di manleva interna tra responsabile e nuovo proprietario hanno efficacia solo tra le parti, senza vincolare la P.A. (Cons. Stato 1969/2026).
Il punto di caduta: l'indisponibilità del responsabile (Cons. Stato 5712/2026)
Con la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 5712/2026 , i giudici di Palazzo Spada chiudono il cerchio sulla vicenda dell'ex cokeria, fissando un principio drastico e inequivocabile: la qualifica di responsabile della contaminazione è indisponibile.
Nella ricostruzione del Collegio, il fatto che ASI (proprietario) si fosse assunta l'obbligo di bonifica stipulando un accordo con le amministrazioni nel 2000 non costituisce un'esimente per Eni Rewind. L'assunzione volontaria da parte del proprietario non elimina il "potere-dovere" dell'amministrazione di inseguire e colpire il responsabile effettivo.
Ancora più severa è la risposta sull'argomento temporale. Di fronte alla contestazione di un vuoto istituzionale durato ventitré anni senza pretese da parte degli enti, la sentenza chiarisce che il potere amministrativo non si estingue per il mero passare del tempo. La prescrizione, argomenta la Sezione Quarta, estingue i diritti soggettivi, non le potestà pubbliche; fino a quando permane lo stato di inquinamento, permane immutato l'obbligo della P.A. di farvi fronte.
Scenari futuri: onere della prova e solidarietà
La sentenza affronta infine il tema dell'accertamento. La prova dell'inquinamento non richiede la certezza assoluta, ma poggia sul criterio del "più probabile che non", alimentato da indizi gravi, precisi e concordanti (come l'uso storico di acido solforico nel caso di Avenza).
E quando le colpe si accavallano nel tempo? Se non è possibile distinguere in modo netto gli effetti delle singole condotte di più soggetti succedutisi sull'area, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, n. 1969/2025) reitera il principio della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. La bonifica diviene un'unica azione indivisibile, gravante per l'intero su tutti i responsabili accertati.
Domande Frequenti (FAQ)
Un accordo con l'amministrazione può liberare il responsabile dell'inquinamento?
No. Secondo la giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato n. 5712/2026), la posizione di responsabile ambientale è considerata "indisponibile". Gli accordi con enti pubblici non possono derogare il principio cardine "chi inquina paga", che continua a gravare sul soggetto inquinatore.
Il proprietario incolpevole che assume la bonifica è obbligato a completarla?
Sì. Pur non essendo originariamente tenuto per legge ad attivarsi, il proprietario che si fa carico volontariamente delle operazioni di bonifica assume su di sé un obbligo giuridico (assimilato alla gestione di affari altrui), ferma restando la possibilità di rivalersi sul vero responsabile.
Il decorso del tempo estingue il potere della P.A. di imporre la bonifica?
No. Il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di individuare il colpevole ex art. 244 d.lgs. 152/2006 non è soggetto a prescrizione o decadenza per il semplice trascorrere dei decenni. Finché sussiste lo stato di contaminazione sul sito, il potere amministrativo resta vivo e attuabile.
Note e Fonti Giurisprudenziali
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), Art. 244, comma 2.
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2026, n. 5712
- Adunanza Plenaria, 22 ottobre 2019, n. 10
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1969
- Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4111