Il problema concreto: il caso Schiano
La questione processuale al centro dell'ordinanza n. 22178/2026 trae origine dall'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro presso lo studio di un avvocato del foro di Bari, indagato in concorso con altri soggetti per frode nell'esecuzione di un contratto di locazione immobiliare stipulato tra una società privata (la AMEC Immobiliare s.r.l.) e il Comune di Bari.
Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero occultato dolosamente il progressivo deterioramento dell'immobile locato. Il professionista oggetto della perquisizione, tuttavia, non rivestiva unicamente la qualifica di indagato (e, stando alla prospettazione dell'accusa, di amministratore di fatto della società), ma figurava formalmente anche come legale della medesima società. Inoltre, l'immobile perquisito era strutturato come uno studio associato o comunque condiviso, di fatto utilizzato da più professionisti.
Il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro, respingendo l'istanza difensiva che lamentava la violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. (in particolare, per l'omesso avviso al Consiglio dell'ordine forense e per la mancanza di autorizzazione del giudice). Il Tribunale, aderendo a un preciso filone interpretativo, ha ritenuto che le garanzie difensive non potessero paralizzare la ricerca della prova nei confronti dell'avvocato qualora egli stesso risultasse sottoposto a indagine 1.
Il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento ha imposto alla Suprema Corte di sciogliere un nodo dogmatico e applicativo risalente: fino a che punto si estende lo "scudo" dell'art. 103 c.p.p.?
Il perimetro normativo dell'art. 103 c.p.p.
L' art. 103 del codice di procedura penale ("Garanzie di libertà del difensore") traccia una linea di confine rigorosa ai poteri investigativi dell'autorità giudiziaria quando questi si dirigono verso gli uffici legali.
La norma impone vincoli sia di carattere oggettivo (limitando le ispezioni e le perquisizioni ai soli casi in cui il difensore, o altra persona che svolge stabilmente attività nello studio, sia imputato, oppure unicamente per rilevare tracce o effetti materiali del reato o ricercare cose specificamente predeterminate), sia di carattere procedurale.
In particolare, è previsto a pena di nullità l'avviso al Consiglio dell'ordine forense affinché il presidente o un suo delegato possa assistere alle operazioni, e si richiede l'autorizzazione motivata del giudice per procedere.
Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, la ratio di questa disposizione non risiede nella concessione di un inquadramento di privilegio personale o cetuale a favore del professionista, ma nella necessità costituzionale (art. 24 Cost.) di tutelare il libero esercizio della funzione difensiva e il segreto professionale, garantendo l'intangibilità del rapporto fiduciario con l'assistito.
L'insorgere del contrasto giurisprudenziale nasce proprio dalla corretta individuazione dei limiti di tale ratio: le garanzie formali previste per proteggere i fascicoli e le informazioni degli assistiti devono applicarsi anche qualora il legale assuma la veste di indagato per un reato che lo coinvolge personalmente?
Il primo orientamento: le garanzie seguono la qualifica professionale
Un primo e radicato indirizzo giurisprudenziale risponde affermativamente al quesito, ancorando le garanzie dell'art. 103 c.p.p. alla qualità professionale del difensore in quanto tale, indipendentemente dal fatto che l'atto di ricerca della prova avvenga nello specifico procedimento in cui egli svolge l'incarico difensivo.
Il secondo orientamento: nessuno scudo per il difensore indagato
Sul fronte opposto si pone un filone interpretativo, altrettanto consolidato, che giunge a conclusioni specularmente opposte, muovendo dalla medesima premessa teleologica (la tutela del diritto di difesa dell'assistito).
Il contrasto e la rimessione alle Sezioni Unite
Prendendo atto dell'esistenza di un conflitto ermeneutico non più sanabile in via interpretativa ordinaria — definito dalla stessa Corte un contrasto "sia orizzontale" (tra diverse Sezioni semplici) "che verticale" (rispetto ai principi generali enucleati storicamente dalle Sezioni Unite) — la Sesta sezione penale ha ritenuto indispensabile l'intervento del Supremo Consesso.
L' ordinanza n. 22178 del 2026 ha quindi devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:
«Se le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all'atto di ricerca della prova.»
La pronuncia delle Sezioni Unite, attesa nei prossimi mesi, sarà chiamata a delineare un punto di equilibrio definitivo tra il diritto dell'autorità giudiziaria di perseguire gli illeciti (ancorché commessi da esercenti la professione legale) e l'inviolabilità del mandato difensivo spettante ai cittadini assistiti.
Evoluzione del contrasto giurisprudenziale
Il dibattito che ha condotto all'ordinanza di rimessione si è sviluppato nell'arco di tre decenni, strutturandosi lungo due direttrici parallele e contrapposte.
Le Sezioni Unite: De Gasperini e Grollino
Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 24 e n. 25 del 1994 costituiscono il punto di riferimento storico per la ricostruzione delle garanzie di libertà del difensore e dell'estensione della tutela allo studio legale.
Sinapolice e De Mari
La giurisprudenza successiva sviluppa il principio secondo cui la presenza di documentazione appartenente ad altri assistiti impone particolare cautela nell'accesso investigativo allo studio professionale, valorizzando la funzione oggettiva delle garanzie.
La linea restrittiva: Benini e Santimone
Un diverso indirizzo collega l'operatività dell'art. 103 alla funzione difensiva svolta a favore di un assistito e ne esclude l'impiego quale immunità personale quando l'avvocato costituisce egli stesso il destinatario dell'indagine.
Morgantini, n. 33617/2023 e Addeo
Le pronunce più recenti confermano la persistenza del contrasto. Da un lato vengono valorizzati la qualifica professionale e il rischio di apprensione di materiale di terzi; dall'altro viene ribadita la distinzione tra la tutela del difensore e la posizione dell'avvocato personalmente sottoposto a indagine.
Ordinanza n. 22178: rimessione alle Sezioni Unite
La Sesta sezione penale prende atto di un contrasto ormai consolidato e rimette alle Sezioni Unite il quesito sulla persistente applicabilità delle garanzie dell'art. 103 c.p.p. quando il difensore sia personalmente sottoposto ad indagine.
Domande Frequenti (FAQ)
Le garanzie dell'art. 103 c.p.p. si applicano sempre quando si perquisisce lo studio di un avvocato?
Non in modo automatico. La giurisprudenza è concorde nel ritenerle pienamente operative quando l'avvocato non è indagato, fungendo da scudo per il segreto professionale e l'attività difensiva. Qualora invece il legale sia personalmente sottoposto a indagine, sussiste il contrasto interpretativo rimesso alle Sezioni Unite dalla Sesta Sezione penale.
Cosa accade se l'avvocato indagato difende coindagati nello stesso procedimento?
Si tratta dell'aspetto più delicato della vicenda. Per l'orientamento estensivo, il legame professionale con altri soggetti coinvolti nel medesimo procedimento giustifica la piena riespansione delle garanzie procedurali (avviso al Consiglio dell'Ordine, autorizzazione del giudice). Per l'orientamento restrittivo, invece, l'assunzione di difese non può fungere da elemento preclusivo alla ricerca del corpo del reato riferibile alle condotte ascritte all'avvocato.
Cosa resta sequestrabile anche secondo l'orientamento più restrittivo?
Indipendentemente dalla tesi a cui si aderisce in merito alle garanzie formali e procedurali, costituisce principio pacifico, affermato anche dalle pronunce più restrittive come la recente Addeo del 2024, che presso lo studio del difensore indagato è consentito procedere esclusivamente al sequestro di ciò che costituisce corpo del reato, permanendo il divieto di apprensione indiscriminata di documenti relativi all'attività professionale.
Fonti e approfondimenti
Note processuali
- La posizione della Procura Generale: In vista dell'udienza davanti alla Sezione rimettente, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ha evidenziato che l'indagato, rivestendo (secondo l'accusa) la qualifica di amministratore di fatto della società coinvolta, non poteva invocare la scriminante dell'art. 103 c.p.p., salvo l'ipotesi di dover tutelare specifici mandati difensivi ritualmente conferiti da eventuali coindagati. ↩
- Corpo del reato: Anche la giurisprudenza più rigorosa nell'escludere le garanzie formali chiarisce che il sequestro, in queste ipotesi, deve sottostare a un limite sostanziale insuperabile: è ammissibile unicamente il sequestro delle cose che costituiscono corpo del reato (Cass. pen., Sez. II, n. 44941/2024, Addeo). ↩
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 103 cod. proc. pen. — Garanzie di libertà del difensore
- Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 22178/2026 (ordinanza di rimessione)
- Cassazione penale, Sez. Unite, n. 24 del 14/01/1994 (De Gasperini) e n. 25 del 14/01/1994 (Grollino)
- Cassazione penale, Sez. II, n. 44892/2022 (Morgantini)
- Cassazione penale, Sez. II, n. 33617/2023
- Cassazione penale, Sez. II, n. 44941/2024 (Addeo)