Il nominativo dell'agente accertatore tra accesso difensivo e riservatezza
Se prendi una multa e vuoi contestarla denunciando un falso, hai il diritto di conoscere il nome e cognome dell'agente che l'ha redatta? Il TAR Lazio chiarisce il confine tra diritto di difesa del cittadino e privacy dei pubblici dipendenti.
1. Cos'è successo: la multa e il diniego del Comune
Partiamo da un caso pratico, tanto comune quanto spinoso. A febbraio del 2026, un avvocato riceve un verbale di accertamento per un'infrazione stradale. Ritenendo che il verbale contenga delle palesi inesattezze, decide di impugnarlo e di preparare una "querela di falso". Per farlo, chiede formalmente al Comando di Polizia Locale di fornirgli i nomi e cognomi completi degli agenti che hanno firmato l'atto.
L'amministrazione, però, alza un muro: nega l'accesso ai nominativi sostenendo che diffonderli violerebbe la privacy e la riservatezza dei propri operatori. Di fronte a questo rifiuto (formalizzato a marzo), il cittadino si rivolge al TAR del Lazio, chiedendo non solo i nomi degli agenti, ma anche un risarcimento per i danni causati dal ritardo nella sua difesa.
2. Il nodo legale: privacy o diritto di difesa?
Il cuore del dibattito giuridico riguarda lo scontro tra due diritti fondamentali garantiti dalla legge:
Tuttavia, c'è un'eccezione: se i documenti contengono "dati sensibili" o "giudiziari", la PA deve fare un bilanciamento rigoroso prima di consegnarli. Il Comune aveva provato a usare questa eccezione, sostenendo che l'identità di un agente di polizia in servizio fosse un dato da proteggere per ragioni di incolumità e riservatezza. È un'argomentazione valida?
3. Come si è evoluta la giurisprudenza
Per risolvere il caso, il TAR Lazio si è inserito in un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha tracciato confini sempre più chiari tra l'uso pretestuoso della privacy e le reali esigenze di giustizia.
I confini dell'Adunanza Plenaria
L'Adunanza Plenaria (con le sentenze nn. 19, 20, 21/2020 e n. 4/2021) ha fissato la regola d'oro: per accedere a dati riservati, il cittadino deve dimostrare che quel documento è concretamente indispensabile ("necessaria strumentalità") per difendersi in giudizio.
Il caso del controllore Trenitalia
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2530/2022) ha stabilito un precedente fondamentale: un cittadino multato in treno ha diritto a conoscere il nome del controllore. I giudici hanno chiarito che il semplice "nome e cognome" dell'incaricato di un pubblico servizio non è un dato "ipersensibile", e la privacy non può ostacolare il diritto di difesa.
L'estensione alla Polizia Locale
Il TAR Lazio (sentenza n. 14477/2026) ha esteso lo stesso principio del 2022 agli agenti di Polizia Locale. La divisa non garantisce uno scudo di anonimato maggiore rispetto a quello di un controllore ferroviario.
4. La decisione del TAR: l'agente non ha diritto all'anonimato
I giudici del TAR Lazio hanno dato pienamente ragione al cittadino, obbligando l'amministrazione a consegnare i nominativi degli agenti. La sentenza si fonda su tre pilastri pratici:
- Diritto di verifica: È legittimo voler conoscere l'identità di chi redige l'atto per verificare, ad esempio, se possiede le qualifiche legali valide per fare multe.
- Nessun rischio automatico: Svelare l'identità di chi ha fatto una multa non mette automaticamente in pericolo l'incolumità dell'agente. I nomi, di base, non sono considerati dalla legge come "dati sensibili".
- Trasparenza del potere pubblico: Quando un dipendente esercita un potere pubblico (come fare una sanzione), deve firmare e prendersi la responsabilità dell'atto. Nel nostro sistema democratico non esiste alcun diritto all'anonimato per i funzionari pubblici durante il servizio.
"Non si può opporre validamente la riservatezza in ragione del preteso coinvolgimento di dati sensibili da cui deriverebbe un rischio per l'incolumità dell'agente. Non si ravvisa nel nostro ordinamento alcun diritto all'anonimato del pubblico dipendente."
5. Perché non spetta alcun risarcimento per il ritardo
C'è però un dettaglio amaro per l'avvocato multato: il TAR ha respinto categoricamente la sua richiesta di ottenere un risarcimento danni da parte del Comune per il ritardo nella consegna dei nomi.
Il cittadino sosteneva che il diniego iniziale lo avesse bloccato, impedendogli di tutelarsi tempestivamente in tribunale con la querela di falso. Il TAR smonta questa tesi con una precisazione tecnica: per la legge italiana, la querela di falso può essere presentata in procura anche contro "ignoti". Non sapere subito il nome esatto dell'agente non paralizzava il diritto di difesa del multato; pertanto, non ha subìto alcun danno irreparabile che giustifichi un risarcimento economico.
6. Domande Frequenti (FAQ)
L'amministrazione può negare il nome dell'agente di Polizia Locale per motivi di privacy?
Secondo il TAR Lazio e il Consiglio di Stato, no. Il nome e il cognome dell'agente verbalizzante non rientrano nei "dati sensibili" (o ultrasensibili) tali da giustificare un rifiuto assoluto, specialmente quando al cittadino serve difendersi in giudizio.
Il dipendente pubblico ha il diritto di rimanere anonimo quando fa una multa?
No. La giurisprudenza ha chiarito a più riprese che non esiste un "diritto all'anonimato" per i dipendenti pubblici. L'attività di controllo e accertamento impone per sua natura l'identificazione e la sottoscrizione chiara degli atti.
Mi spetta un risarcimento se il Comune ritarda a fornirmi il nome dell'agente?
Non automaticamente. Per avere un risarcimento, il cittadino deve provare di aver subìto un danno grave, concreto e attuale alla propria difesa. Poiché le querele possono essere sporte anche contro ignoti, il semplice ritardo del Comune non paralizza l'azione legale e, quindi, non genera danni risarcibili.
7. Fonti e giurisprudenza citata
- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 agosto 2026, n. 14477 (sentenza principale analizzata).
- Consiglio di Stato, Sez. V, aprile 2022, n. 2530 (precedente sul caso del controllore Trenitalia).
- Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 19, 20 e 21 del 2020 e n. 4 del 2021 (in materia di confini dell'accesso difensivo) .
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24, comma 7 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso).